Attenzione!
Dal 1°Gennaio 2022 si applicano seguenti nuove norme di sicurezza (Art. 9 legge 8 agosto 2019, n. 86)
- Ogni sciatore/snowboarder/utente telemark,deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra a propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.
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Obbligo di utilizzo del casco protettivo per minorenni.
- È vietato sciare in stato di ebbrezza (bevande alcolici, sostanze tossicologiche).
DIVERTIMENTO SUGLI SCI IN TUTTA SICUREZZA
Le regole sulle piste della Federazione Internazionale Sci
Il regolamento piste della Federazione internazionale dello sci garantisce a tutti gli sportivi discese tranquille e in sicurezza. Le regole della FIS stabiliscono i criteri per un comportamento corretto e coscienzioso sugli sci e lo snowboard.
LE REGOLE
- Il rispetto degli altri: ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere mai in pericolo l'incolumità degli altri.
- Padronanza della velocità e del proprio comportamento: ogni sciatore deve tenere una velocità adeguata alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste.
- Scelta della direzione: tracciato e direzione devono essere scelti in modo da non mettere in pericolo gli sciatori che si trovano più in basso.
- Sorpasso in pista: il sorpasso è consentito tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra – ma sempre a una distanza tale da non mettere nessuno in pericolo.
- Attraversamento e incroci: Lo sciatore che si immette o attraversa una pista deve assicurarsi, guardando a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.
- Soste in pista: soste in passaggi stretti o in luoghi con poca visibilità dovrebbero essere evitate. In caso di caduta bisogna liberare la pista il prima possibile.
- Rispetto della segnaletica: gli sciatori sono tenuti al massimo rispetto dei segnali e delle indicazioni.
- Assistenza: in caso di incidente bisogna prestare aiuto e chiamare il soccorso piste.
- Identificazione: in caso di incidente, ognuno, coinvolto o testimone, deve fornire le proprie generalità.